L’età di vecchiaia si ferma a 67 anni fino a tutto il 2022
L’Inps interviene sul «blocco» a tutto il 2022 della cosiddetta «speranza di vita», in attuazione del decreto interministeriale (Lavoro Economia del 5 novembre scorso). Questo significa, come spiega l’Istituto nella circolare n. 19/2020, che l’età di vecchiaia si ferma a 67 anni. Mentre il pensionamento anticipato a favore dei «precoci», coloro cioè che possono vantare almeno un anno di contributi da effettivo lavoro prima del compimento dei 19 anni di età, resta fissato a 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafi ca. Per i più giovani, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafi corimane fissato a 71 anni, con un’anzianità minima di 5 anni. Pensione anticipata. Nulla di nuovo per quanto riguarda la pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità). Ciò in quanto il «blocco» degli adeguamenti sino a tutto il 2026 risale al famoso «decretone» (Dl. 4/2019, quello che ha introdotto la pensione «quota 100»). Pertanto costoro continueranno a ottenere il pensionamento in presenza di almeno 42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) ed almeno 41 e 10 mesi le donne (2.175 settimane). Ferma restando la nuova «finestra» trimestrale (semestrale per i dipendenti pubblici). Anzianità in quota. Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafi ca minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Comparto difesa. Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in argomento, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafi ci e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati. Pensione in totalizzazione. La totalizzazione consente di cumulare la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche. Attraverso questo meccanismo il soggetto iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti e la Gestione Separata Inps) ha facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi non coincidenti, al fi ne di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione. Pertanto, sino a tutto il 2022, l’età di vecchiaia resta fissata a 66 anni. Mentre la pensione anticipata si consegue con 41 anni di contribuzione. La pensione di vecchiaia maturata a seguito della totalizzazione (ricorda la circolare), decorre dal primo giorno del 19° mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti. La pensione anticipata decorre addirittura dal 22° mese successivo (quasi due anni dopo) a quello in cui si raggiungono i requisiti.
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